Come fare per...


Certificato delle sanzioni amministrative
INFORMAZIONI GENERALI

Certificato delle sanzioni amministrative: nel certificato, intestato ad un ente, sono riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.

Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato delle sanzioni amministrative possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.

A CHI RIVOLGERSI

Il certificato può essere richiesto a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il certificato si richiede compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale.

Per i certificati delle sanzioni amministrative allegare:

• fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale e fotocopia del codice foscale del rappresentante legale ;

• fotocopia non autenticata dell’atto dal quale risulta la rappresentanza legale;

• eventuale atto di delega;

• 1 marca da bollo da 16 euro ed una marca per diritti di cancelleria da euro 7.74  per le richieste urgenti.

• 1 marca da bollo da 16.00 euro ed una marca per diritti di cancelleria per euro 3.87  per le richieste non urgenti.

La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti, e dovrà allegare copia del documento di identità del codice fiscale   

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre allegare una busta preaffrancata riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

TERMINI PER IL RILASCIO

rilascio in giornata  ( dopo le ore 12.30 ) nel caso in cui si richieda il certificato con urgenza ( entro le ore 10.00) , oppure rilascio dopo tre giorni successivi alla richiesta nel caso in cui si richieda il rilascio senza urgenza.