istruzioni per depositi telematici, depositi via PEC e richieste certificati 335 CPP | Portale Depositi Telematici (PDP)
regole minime passo-passo per il deposito via portale
CHE COSA RIGUARDA
- 24 comma I l.n. 176/2020 (conv. D.L. 137/2020): fino alla fine del periodo di emergenza COVID (attualmente al 31.1.2021, salvo proroga) il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’art. 415-bis comma III alle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico. Per questi atti NON E’ AMMESSO deposito cartaceo o via PEC;
- anche la nomina fiduciaria può essere depositata via portale, secondo le indicazioni che seguono;
CHI PUO’ EFFETTUARLA
- il difensore che accede al portale per effettuare il deposito deve essere iscritto nel REGINDE (registro generale degli indirizzi elettronici con il ruolo di avvocato) ed effettuare l’identificazione informatica;
COME SI FA
il deposito telematico si compone di un atto principale e di eventuali allegati
- l’atto principale (memoria, istanza, richiesta di interrogatorio, etc.) è un documento PDF ‘nativo’, NON una scansione fotografica, ed è firmato digitalmente (in uno dei formati ammessi: PADES o CADES);
- l’allegato (o gli allegati) sono documenti PDF e POSSONO ANCHE consistere in scansioni fotografiche, ma DEVONO essere a loro volta sottoscritti digitalmente;
- la dimensione complessiva del deposito NON PUO’ superare 30MB;
la nomina fiduciaria può essere depositata via portale se il nominativo del difensore non risulti già associato al procedimento (ad. es. nel caso di difensore nominato in sede di elezione di domicilio, ovvero nel caso di nomina depositata in forma cartacea tradizionale);
in caso di deposito della nomina via portale:
- per la nomina deve essere effettuato un deposito autonomo, in quanto il sistema considera la nomina un atto e non un allegato;
- per la nomina non è richiesto il formato PDF nativo. E’ sufficiente la scansione della nomina cartacea (sottoscritta in nodo tradizionale) alla quale sia apposta la firma digitale (in quanto il portale non riceve nessun atto se manca la firma digitale);
COME SI CONCLUDE
- il deposito via portale (degli atti ex art. 415-bis comma III) si intende eseguito con il rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema la quale contiene:
- numero identificativo unico nazionale (nella forma anno/numero);
- dati inseriti dal depositante;
- data e ora dell’operazione di invio;
- il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al portale e rilevando uno dei seguenti valori:
- inviato (procedura invio eseguita con successo);
- in transito: atto in attesa di smistamento all’ufficio destinatario;
- in fase di verifica: atto pervenuto nei sistemi dell’ufficio destinatario;
- accolto: avvenuta associazione dell’atto al procedimento al quale si riferisce;
- rigettato: rifiuto del deposito con motivazione che viene riportata dal PDP;
- errore tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione ed il difensore deve effettuare un nuovo deposito;
Deposito atti via PEC
- può essere effettuato fino allla fine del periodo di emergenza COVID (attualmente al 31.1.2021, salvo proroga) con valore legale per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati (compresi atti di impugnazione, ricorsi, opposizioni et sim.), purché diversi da quelli per cui è previsto il deposito in via esclusiva tramite portale;
- può essere effettuato solo dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati;
- quando il messaggio (atto + allegati) ecceda la dimensione di 30MB possono essere effettuati più invii separati (da numerare con indicazione dell’ultimo; in tal caso si considera un unico deposito e gli eventuali termini previsti per il deposito o la presentazione dell’atto, ove effettuati in giorni diversi, sono riferiti al primo invio);
- quando l’atto da depositare sia soggetto a termini, il deposito è tempestivo quanto eseguito entro la fine del giorno di scadenza;
- il deposito può essere effettuato solo all’indirizzo PEC dell’ufficio di destinazione appositamente individuato e pubblicato nel portale dei servizi telematici (per la Procura di Novara: depositoattipenali.procura.novara@giustiziacert.it );
- non è ammesso e non produce alcun effetto il deposito via PEC di atti per i quali sia previsto il deposito esclusivo via portale;
- non è ammesso e non produce alcun effetto il deposito proveniente da un indirizzo PEC non inserito nel REGINDE, ovvero indirizzato ad una casella PEC diversa da quella dedicata al deposito degli atti penali;
MODALITA’
- l’atto principale DEVE esser in formato PDF ‘nativo’ (NO scansione immagine) ed in ogni caso deve consentire la ‘selezione testo’;
- inoltre DEVE essere sottoscritto con firma digitale in uno dei formati ammessi per il PDP;
- quando vengono prodotti allegati, gli stessi DEVONO essere salvati in formato PDF, anche scansione-immagine, ma con risoluzione MASSIMA di 200 DPI; NON è necessaria – a differenza del deposito PDP - la firma digitale degli allegati;
- la dimensione complessiva dell’invio non può eccedere 30MB;
Procedura telematica per rilascio certificati ex art. 335 c.p.p.
La richiesta può essere presentata:
- direttamente in forma cartacea presso l’URP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara,
- tramite mail all’indirizzo urp.procura.novara@giustizia.it dal diretto interessato o dal suo difensore munito di nomina specifica per tale richiesta rilasciata dall’assistito con firma autenticata;
Se la richiesta proviene direttamente dall’interessato l’istanza andrà corredata dalla copia del documento di identità del richiedente.
Se la richiesta proviene dall’avvocato l’istanza andrà corredata dalla nomina, con firma autenticata, ricevuta dal proprio assistito, unitamente ad una fotocopia di un documento di identità dello stesso.
La richiesta inviata tramite mail deve provenire da un indirizzo di posta elettronica ordinario (NON PEC), al quale verrà poi inviata la risposta. |
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