Come fare per...


Certificato degli illeciti amministrativi
INFORMAZIONI GENERALI

Certificato degli illeciti amministrativi: nel certificato, intestato ad un ente, sono riportate le iscrizioni esistenti nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.

Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato degli illeciti amministrativi possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.

A CHI RIVOLGERSI

Il certificato deve essere richiesto all’Ufficio Locale del Casellario presso la Procura della Repubblica del luogo dove ha sede legale l’ente interessato.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il certificato si richiede compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale.

Per i certificati degli illeciti amministrativi allegare:

• fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento non scaduto del rappresentante legale e fotocopia del codice fiscale ;

• fotocopia non autenticata dell’atto dal quale risulta la rappresentanza legale;

• eventuale atto di delega;

• 1 marca da bollo da 16 euro ed una marca per diritti di cancelleria per euro 3.87 .

La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti, allegando copia del documento di riconoscimento non scaduto e fotocopia del codice fiscale del delegato e del delegante   

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre allegare una busta preaffrancata riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

TERMINI PER IL RILASCIO

• entro tre giorni lavorativi